DTF 134 II 354 consid. 2 e 3). Una diversa soluzione – nel senso del pagamento delle vacanze anziché del loro godimento in natura – è ipotizzabile unicamente quando la fruizione in natura si rivela impossibile o è imposta da interessi preponderanti, ad esempio se il datore di lavoro prova che gli è indispensabile occupare il lavoratore durante il periodo di disdetta (CCC inc. 16.1997.19 del 2 febbraio 1997, consid. 6 e riferimenti).