II CCA inc. 12.2003.113 del 13 febbraio 2004, consid. 8.1). c) Secondo l'art. 22.3.4 CCL “per tutta la durata del rapporto di lavoro le vacanze non possono essere indennizzate tramite prestazioni di natura finanziaria o rimpiazzate con altri vantaggi.” Questo articolo ha ripreso il divieto di compensare le vacanze con prestazioni in danaro o altre prestazioni previsto dall'art. 329d cpv. 2 CO, norma assolutamente imperativa, alla quale, ai sensi dell'art. 361 CO, non può essere derogato a svantaggio né del lavoratore né del datore di lavoro.