La decisione del dipendente deve apparire chiaramente come definitiva. In caso di ragionevole dubbio, il datore di lavoro, prima di poter considerare che il dipendente ha abbandonato il suo impiego, deve inviargli una diffida a riprendere il lavoro (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, Berna 2008, pag. 521; Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 1 ad art. 337d CO). L'onere della prova del mancato inizio (ingiustificato) o dell'abbandono (ingiustificato) dell'impiego spetta al datore di lavoro (Staehelin in: Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 337d CO; Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 7 ad art. 337d CO). b)