1 CO, vi รจ abbandono del lavoro allorquando il lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida giustificazione. L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto cosciente, intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o di continuare l'esecuzione del lavoro affidatogli (sentenza del Tribunale federale del 14 giugno 2004, 4C.120/2004 consid. 4; DTF 112 II 41 consid. 2). La decisione del dipendente deve apparire chiaramente come definitiva.