In base a questa disposizione, se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità corrispondente a un quarto del salario mensile e al risarcimento del danno suppletivo (art. 337d cpv. 1 CO). Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all'indennità prevista al cpv. 1, il giudice può ridurre l'indennità secondo il suo libero apprezzamento (art. 337d cpv. 2 CO). Ai sensi dell'art. 337d cpv. 1 CO, vi è abbandono del lavoro allorquando il lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida giustificazione.