Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (DTF 127 III 313). L'assenza ingiustificata può, secondo le circostanze, costituire un giusto motivo di disdetta e può essere sanzionata anche dall'art. 337d CO. In base a questa disposizione, se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità corrispondente a un quarto del salario mensile e al risarcimento del danno suppletivo (art. 337d cpv.