Il termine così prolungato è giunto a scadenza il 3 settembre 2011 e, in virtù dell'art. 336c cpv. 3 CO, la fine del contratto di lavoro è pertanto stata posticipata al 30 settembre 2011 (Tercier/Favre/Eggimann, op. cit., pag. 548, n. 3686). È a torto quindi che la reclamante ritiene la fine del contratto sia intervenuta il 31 ottobre 2011. 5. In merito all'indennità trattenuta dalla convenuta per abbandono del posto di lavoro, il Giudice di pace ha condannato la datrice di lavoro a restituire fr. 1000.– al lavoratore. La reclamante ribadisce la bontà della trattenuta ritenendo che il dipendente ha abbandonato il posto di lavoro senza giustificazione.