354 consid. 2 e 3; Tercier/Favre/Eggimann, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 548, n. 3685). d) In concreto, le parti concordano che il termine di disdetta del contratto di lavoro è di un mese. La disdetta è stata notificata il 25 luglio 2011 per la fine del mese di agosto successivo. Il termine di disdetta di un mese (dal 1° agosto al 31 agosto 2011) è però rimasto sospeso dal 9 agosto all'11 settembre 2011 a causa di un infortunio subito dal lavoratore (doc. D) e ha ripreso a decorrere il 12 settembre per 23 giorni, corrispondenti al periodo dal 9 agosto al 31 agosto 2011. Il termine così prolungato è giunto a scadenza il 3 settembre 2011 e, in virtù dell'art. 336c cpv.