se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo (art. 336c cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza, il termine di disdetta dell'art. 336c cpv. 2 CO deve essere calcolato retroattivamente a partire dalla fine del contratto (DTF 134 III 354 consid.