b) Il Contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, norma la cui obbligatorietà a livello cantonale è stata sancita dal Consiglio di Stato con decreti 29 settembre 2010 e 25 maggio 2011, prevede che, dopo il periodo di prova, nel primo anno di servizio, il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese (art. 34.2.1). L'art. 34.3.4 CCL dispone inoltre che “se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera”.