Per il primo giudice “l'abbandono definitivo del posto di lavoro, per mancanza di comunicazione, non è stato sancito in modo chiaro”. a) Ci si può chiedere se tale motivazione sia sufficiente e se il primo giudice non abbia violato il principio inquisitorio sociale applicabile nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso è inferiore a fr. 30 000.– (art. 343 cpv. 4 vCO; 247 cpv. 2 lett. b CPC). Secondo tale principio, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove.