1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8). 4. Controverso nella fattispecie è il momento in cui la relazione contrattuale tra le parti si è conclusa, ovvero il 30 settembre 2011 per il lavoratore o il 31 ottobre 2011 per il datore di lavoro. Per il primo giudice “l'abbandono definitivo del posto di lavoro, per mancanza di comunicazione, non è stato sancito in modo chiaro”.