–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 27 settembre 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il giorno successivo e sarebbe scaduto sabato 27 ottobre 2012, salvo prorogarsi a lunedì 29 ottobre 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 15 ottobre 2012 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo. 2. La documentazione prodotta con il reclamo o con la risposta al reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.