2624.20, oltre a interessi del 5% dal 1° ottobre 2011. All'udienza di discussione del 19 settembre 2012 la RE 1 ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 26 settembre 2012 il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto l'istanza condannando la RE 1 a versare all'attore fr. 1800.–. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–. D. Con reclamo 15 ottobre 2012 la RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento “poiché i fatti esposti dall'istante non sono sorretti da alcuna prova a sostegno delle pretese”.