Durante il periodo di disdetta, il dipendente è stato inabile al lavoro dal 9 agosto all'11 settembre 2011. CO 1 ha ripreso l'attività dal 12 al 21 settembre 2011 per poi, a suo dire, prendersi le ferie. Il 26 settembre 2011 la RE 1, ritenendo l'assenza ingiustificata, ha notificato ad CO 1 il licenziamento immediato “per abbandono definitivo del posto di lavoro”. B. Con istanza di conciliazione 15 febbraio 2012 CO 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona, chiedendo il versamento di fr. 2624.20 corrispondenti alla deduzione di fr.