{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-47_2013-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114817&nX40_KEY=4921757&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3367f10363ab6305e93ef549df332a37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto collettivo di lavoro per gessatori - fine della relazione contrattuale - principio inquisitorio sociale - indennità trattenuta dal datore di lavoro per abbandono del posto di lavoro - assenza ingiustificata o presa di vacanze da parte del lavoratore? - indennizzo per vacanze non godute"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:17:55", "Checksum": "e8ac2a4e39a0e1e8ad1feb754e91b47f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.47\nRegesto:\nContratto collettivo di lavoro per gessatori - fine della relazione contrattuale - principio inquisitorio sociale - indennità trattenuta dal datore di lavoro per abbandono del posto di lavoro - assenza ingiustificata o presa di vacanze da parte del lavoratore? - indennizzo per vacanze non godute\n\n\nd) In concreto, la reclamante sostiene di non essere stata informata dal dipendente del motivo della sua assenza. Dagli atti risulta che il lavoratore avrebbe avvisato un collega della sua decisione di usufruire delle vacanze a partire dal 22 settembre (doc. C). Ci si può chiedere se ciò basti. Sennonché, essa non poteva in buona fede ritenere che quest'ultimo avesse senza motivo abbandonato il posto di lavoro e procedere al licenziamento in tronco senza prima interpellarlo per chiarire la situazione. Tanto più che quando non si è ripresentato sul posto di lavoro il lavoratore aveva incontestabilmente accumulato 7.67 giorni di vacanza, come risulta dai conteggi da lei stessa allestiti (doc. E e doc. F), sicché non avendo potuto usufruire del suo fondamentale diritto al riposo non si può ritenere che egli abbia repentinamente e ingiustificatamente rifiutato in modo definitivo di fornire le sue prestazioni (sentenza del Tribunale federale 4C.120/2004 del 14 giugno 2004, consid. 4.2; Gloor, op. cit., n. 10 ad art. 337d CO). Per di più la reclamante non accenna ai motivi per i quali, anziché concedere le vacanze in natura al dipendente, ha deciso di indennizzare le stesse in denaro. In particolare, non fa valere alcun suo interesse preponderante a impiegare il lavoratore durante il periodo di disdetta.\ne) Ne discende che, in assenza di una situazione contingente di necessità della datrice di lavoro e quindi di un suo interesse preminente, risulta prevalente e maggiormente degno di protezione il diritto alle vacanze del lavoratore. Il licenziamento con effetto immediato appare così ingiustificato e la pretesa della convenuta a un'indennità fondata sull'art. 337d cpv. 1 CO è priva di fondamento. Su questo punto il reclamo deve pertanto essere respinto.\n6. Per quanto riguarda l'importo di fr. 1424.20 relativo alla “differenza ore 2011 fino al 31.08.2011 dedotte vacanze giorni 7.67”, il primo giudice, considerando che “il conteggio delle vacanze e delle ore in esubero è oggetto di contestazione per mancanza di comunicazione tra le parti” e che “è stato impossibile risalire con precisione il calcolo delle ore in esubero e delle vacanze, ma che malgrado ciò parte di queste potevano essere ricostruite”, ha condannato la convenuta a pagare fr. 800.– al lavoratore. La reclamante sostiene che nel 2011, secondo i suoi calcoli (doc. E, doc. F e doc. G), il dipendente aveva lavorato 109.50 ore in meno rispetto a quelle dovute secondo il calendario da lei scelto e comunicato alla Commissione paritetica cantonale per il ramo gessatura e intonacatura e, dato che egli aveva accumulato 64.43 ore (7.67 giorni) di vacanza, ciò comporterebbe una differenza a suo favore di 45.07 ore (109.50 - 64.43 = 45.07), ovvero, considerando uno stipendio orario di fr. 31.60, una differenza di fr. 1424.20 (45.07 ore x fr. 31.60). L'istante contesta questa allegazione, sostenendo che la convenuta, benché abbia comunicato alla Commissione paritetica cantonale di avere scelto il “calendario sezionale base 2011 senza recupero “ponti – Gesso” (doc. H e I), ha occupato tutti i suoi dipendenti con un calendario che prevedeva un'occupazione di sole otto ore giornaliere e pertanto non gli si può rimproverare di avere effettuato meno ore di quelle indicate nel citato calendario.\nOra, che l'istante abbia lavorato meno ore rispetto a quelle previste dal calendario comunicato dalla convenuta alla Commissione paritetica cantonale del ramo è possibile. Sennonché spettava al datore di lavoro provare che il dipendente aveva lavorato meno ore rispetto a quelle pattuite e concretamente richieste, in particolare producendo il contratto di lavoro e i relativi conteggi delle ore effettuate dal lavorato giornalmente o settimanalmente (art. 46 LL e art. 73 cpv. 1 lett. c OLL1). Nella fattispecie, tutto si ignora, lo schema redatto dalla convenuta (doc. F), nel quale sono indicate il numero delle ore durante le quali, secondo la ditta, il dipendente avrebbe dovuto prestare servizio e quelle che avrebbe effettivamente lavorato, essendo una mera allegazione di parte. Essa, in quanto tale, non ha valore probatorio, tanto più che il lavoratore l'ha contestato. Ne discende in definitiva che il reclamo dev'essere respinto.\n7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, verserà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie. RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 150.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}