{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-47_2013-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114817&nX40_KEY=4921757&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3367f10363ab6305e93ef549df332a37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto collettivo di lavoro per gessatori - fine della relazione contrattuale - principio inquisitorio sociale - indennità trattenuta dal datore di lavoro per abbandono del posto di lavoro - assenza ingiustificata o presa di vacanze da parte del lavoratore? - indennizzo per vacanze non godute"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:17:55", "Checksum": "e8ac2a4e39a0e1e8ad1feb754e91b47f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.47\nRegesto:\nContratto collettivo di lavoro per gessatori - fine della relazione contrattuale - principio inquisitorio sociale - indennità trattenuta dal datore di lavoro per abbandono del posto di lavoro - assenza ingiustificata o presa di vacanze da parte del lavoratore? - indennizzo per vacanze non godute\n\n\nL'assenza ingiustificata può, secondo le circostanze, costituire un giusto motivo di disdetta e può essere sanzionata anche dall'art. 337d CO. In base a questa disposizione, se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità corrispondente a un quarto del salario mensile e al risarcimento del danno suppletivo (art. 337d cpv. 1 CO). Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all'indennità prevista al cpv. 1, il giudice può ridurre l'indennità secondo il suo libero apprezzamento (art. 337d cpv. 2 CO).\nAi sensi dell'art. 337d cpv. 1 CO, vi è abbandono del lavoro allorquando il lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida giustificazione. L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto cosciente, intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o di continuare l'esecuzione del lavoro affidatogli (sentenza del Tribunale federale del 14 giugno 2004, 4C.120/2004 consid. 4; DTF 112 II 41 consid. 2). La decisione del dipendente deve apparire chiaramente come definitiva. In caso di ragionevole dubbio, il datore di lavoro, prima di poter considerare che il dipendente ha abbandonato il suo impiego, deve inviargli una diffida a riprendere il lavoro (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, Berna 2008, pag. 521; Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 1 ad art. 337d CO). L'onere della prova del mancato inizio (ingiustificato) o dell'abbandono (ingiustificato) dell'impiego spetta al datore di lavoro (Staehelin in: Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 337d CO; Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 7 ad art. 337d CO).\nb) In materia di ferie, il fatto che un lavoratore decida unilateralmente di prendere vacanza, benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di principio, una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (DTF 108 II 303; v. anche Cerottini in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 25 ad art. 329c CO). Sono però riservate tutte le circostanze particolari atte ad attenuare o sopprimere la gravità della violazione del rapporto di fiducia sicché la rescissione immediata del contratto nei confronti del lavoratore che decide di assentarsi in vacanza, è considerata giustificata solo in casi eccezionali, in particolare se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro può far valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del lavoratore (Wyler, op. cit., pag. 499-500).\nPer decidere della gravità o meno del comportamento del dipendente, il giudice deve così soppesare i rispettivi interessi delle parti e, in particolare, la durata dell'assenza, l'impatto sull'organizzazione e sull'attività dell'azienda ed eventuali danni arrecati dalla partenza del lavoratore alla stessa, nonché l'esistenza di un eventuale avvertimento da parte del datore di lavoro (Cerottini in: op. cit., n. 25 ad art. 329c CO). Inoltre più la durata residua che separa dalla regolare scadenza del contratto è prossima, più gravi devono essere i motivi posti alla base del licenziamenti immediato (Cerottini in: op. cit., n. 25 ad art. 337 CO; II CCA inc. 12.2003.113 del 13 febbraio 2004, consid. 8.1).\nc) Secondo l'art. 22.3.4 CCL “per tutta la durata del rapporto di lavoro le vacanze non possono essere indennizzate tramite prestazioni di natura finanziaria o rimpiazzate con altri vantaggi.” Questo articolo ha ripreso il divieto di compensare le vacanze con prestazioni in danaro o altre prestazioni previsto dall'art. 329d cpv. 2 CO, norma assolutamente imperativa, alla quale, ai sensi dell'art. 361 CO, non può essere derogato a svantaggio né del lavoratore né del datore di lavoro. L'obbligo di godere delle vacanze realmente e non attraverso indennità compensative si estende anche al periodo di disdetta (Tercier/Favre/Eggimann, op. cit., pag. 548, n. 3685 seg.; DTF 134 II 354 consid. 2 e 3). Una diversa soluzione – nel senso del pagamento delle vacanze anziché del loro godimento in natura – è ipotizzabile unicamente quando la fruizione in natura si rivela impossibile o è imposta da interessi preponderanti, ad esempio se il datore di lavoro prova che gli è indispensabile occupare il lavoratore durante il periodo di disdetta (CCC inc. 16.1997.19 del 2 febbraio 1997, consid. 6 e riferimenti). L'onere della prova circa il diritto ai giorni di vacanza non goduti spetta al lavoratore, mentre quello sulla loro effettuazione incombe al datore di lavoro, che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo – o almeno dovendo disporre – di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 274; CCC inc. 16.2010.35 del 18 febbraio 2011, consid. 3a)."}