{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-47_2013-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114817&nX40_KEY=4921757&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3367f10363ab6305e93ef549df332a37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto collettivo di lavoro per gessatori - fine della relazione contrattuale - principio inquisitorio sociale - indennità trattenuta dal datore di lavoro per abbandono del posto di lavoro - assenza ingiustificata o presa di vacanze da parte del lavoratore? - indennizzo per vacanze non godute"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:17:55", "Checksum": "e8ac2a4e39a0e1e8ad1feb754e91b47f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.47\nRegesto:\nContratto collettivo di lavoro per gessatori - fine della relazione contrattuale - principio inquisitorio sociale - indennità trattenuta dal datore di lavoro per abbandono del posto di lavoro - assenza ingiustificata o presa di vacanze da parte del lavoratore? - indennizzo per vacanze non godute\n\n\na) Ci si può chiedere se tale motivazione sia sufficiente e se il primo giudice non abbia violato il principio inquisitorio sociale applicabile nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso è inferiore a fr. 30 000.– (art. 343 cpv. 4 vCO; 247 cpv. 2 lett. b CPC). Secondo tale principio, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio – dinanzi al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili. Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le parti e può finanche convocare di propria iniziativa dei testimoni e/o ordinare l'edizione di documenti (sentenza del Tribunale federale 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1 con riferimenti; CCR inc. 16.2010.22 del 7 marzo 2011, consid. 3). In concreto, per le ragioni esposte in appresso, l'interrogativo può rimanere indeciso, la vertenza potendo essere decisa senza ulteriori accertamenti.\nb) Il Contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, norma la cui obbligatorietà a livello cantonale è stata sancita dal Consiglio di Stato con decreti 29 settembre 2010 e 25 maggio 2011, prevede che, dopo il periodo di prova, nel primo anno di servizio, il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese (art. 34.2.1). L'art. 34.3.4 CCL dispone inoltre che “se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera”.\nc) Secondo l'art. 336c CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni del primo anno di servizio (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La disdetta data durante tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo (art. 336c cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza, il termine di disdetta dell'art. 336c cpv. 2 CO deve essere calcolato retroattivamente a partire dalla fine del contratto (DTF 134 III 354 consid. 2 e 3; Tercier/Favre/Eggimann, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 548, n. 3685).\nd) In concreto, le parti concordano che il termine di disdetta del contratto di lavoro è di un mese. La disdetta è stata notificata il 25 luglio 2011 per la fine del mese di agosto successivo. Il termine di disdetta di un mese (dal 1° agosto al 31 agosto 2011) è però rimasto sospeso dal 9 agosto all'11 settembre 2011 a causa di un infortunio subito dal lavoratore (doc. D) e ha ripreso a decorrere il 12 settembre per 23 giorni, corrispondenti al periodo dal 9 agosto al 31 agosto 2011. Il termine così prolungato è giunto a scadenza il 3 settembre 2011 e, in virtù dell'art. 336c cpv. 3 CO, la fine del contratto di lavoro è pertanto stata posticipata al 30 settembre 2011 (Tercier/Favre/Eggimann, op. cit., pag. 548, n. 3686). È a torto quindi che la reclamante ritiene la fine del contratto sia intervenuta il 31 ottobre 2011.\n5. In merito all'indennità trattenuta dalla convenuta per abbandono del posto di lavoro, il Giudice di pace ha condannato la datrice di lavoro a restituire fr. 1000.– al lavoratore. La reclamante ribadisce la bontà della trattenuta ritenendo che il dipendente ha abbandonato il posto di lavoro senza giustificazione. Quest'ultimo contesta tale rimprovero, asserendo di avere usufruito dei giorni di vacanza non ancora goduti, fatto di cui avrebbe informato il collega M__________, il quale, avendo il compito di organizzare settimanalmente i cantieri, “gli avrebbe chiesto quando terminava di lavorare”.\na) L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa: ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (DTF 127 III 313)."}