{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-47_2013-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114817&nX40_KEY=4921757&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3367f10363ab6305e93ef549df332a37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto collettivo di lavoro per gessatori - fine della relazione contrattuale - principio inquisitorio sociale - indennità trattenuta dal datore di lavoro per abbandono del posto di lavoro - assenza ingiustificata o presa di vacanze da parte del lavoratore? - indennizzo per vacanze non godute"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:17:55", "Checksum": "e8ac2a4e39a0e1e8ad1feb754e91b47f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.47\nRegesto:\nContratto collettivo di lavoro per gessatori - fine della relazione contrattuale - principio inquisitorio sociale - indennità trattenuta dal datore di lavoro per abbandono del posto di lavoro - assenza ingiustificata o presa di vacanze da parte del lavoratore? - indennizzo per vacanze non godute\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 31 luglio 2013/sdb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo 15 ottobre 2012 presentato dalla\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 26 settembre 2012 dal Vice Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa 0007-2012-o (contratto di lavoro) promossa con petizione 15 giugno 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 25 luglio 2011 la RE 1 ha notificato CO 1, presso la quale lavorava come gessatore per uno stipendio mensile di fr. 4800.– più tredicesima, la disdetta del contratto di lavoro per il 31 agosto 2011. Durante il periodo di disdetta, il dipendente è stato inabile al lavoro dal 9 agosto all'11 settembre 2011. CO 1 ha ripreso l'attività dal 12 al 21 settembre 2011 per poi, a suo dire, prendersi le ferie. Il 26 settembre 2011 la RE 1, ritenendo l'assenza ingiustificata, ha notificato ad CO 1 il licenziamento immediato “per abbandono definitivo del posto di lavoro”.\nB. Con istanza di conciliazione 15 febbraio 2012 CO 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona, chiedendo il versamento di fr. 2624.20 corrispondenti alla deduzione di fr. 1200.– operata dal datore di lavoro sullo stipendio di settembre “per abbandono definitivo del posto di lavoro” e al mancato pagamento di fr. 1424.20 quale “differenza ore 2011 fino al 31.08.2011 dedotte vacanze giorni 7.67”. All'udienza del 7 marzo 2012 il Giudice ha formulato una proposta nel senso di riconoscere all'istante fr. 2000.–. Tale proposta è stata rifiutata dalla convenuta.\nC. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 15 giugno 2012 CO 1 ha ribadito davanti al medesimo giudice la richiesta di pagamento di complessivi fr. 2624.20, oltre a interessi del 5% dal 1° ottobre 2011. All'udienza di discussione del 19 settembre 2012 la RE 1 ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 26 settembre 2012 il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto l'istanza condannando la RE 1 a versare all'attore fr. 1800.–. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.\nD. Con reclamo 15 ottobre 2012 la RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento “poiché i fatti esposti dall'istante non sono sorretti da alcuna prova a sostegno delle pretese”. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 27 settembre 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il giorno successivo e sarebbe scaduto sabato 27 ottobre 2012, salvo prorogarsi a lunedì 29 ottobre 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 15 ottobre 2012 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. La documentazione prodotta con il reclamo o con la risposta al reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).\n3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n4. Controverso nella fattispecie è il momento in cui la relazione contrattuale tra le parti si è conclusa, ovvero il 30 settembre 2011 per il lavoratore o il 31 ottobre 2011 per il datore di lavoro. Per il primo giudice “l'abbandono definitivo del posto di lavoro, per mancanza di comunicazione, non è stato sancito in modo chiaro”."}