, mentre non si giustifica di assegnare all'opponente un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nulla rendendo verosimile un particolare dispendio di tempo; che l'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede che seguono la medesima ripartizione. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia da anticipare dalla parte istante di fr. 200.–, rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 100.–. II. La tassa di giustizia di fr.