che l'applicazione del diritto da parte del primo giudice che ha riconosciuto una responsabilità della convenuta è errata, dalle risultanze istruttorie non emergendo nulla che possa in qual che modo sostanziare una responsabilità di quest’ultima; che ciò posto il reclamo dev'essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell'istanza; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare all'opponente un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv.