che il primo giudice ha parzialmente accolto l'istanza poiché, al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'istante non era presente nell'esercizio pubblico nel quale si trovava invece il marito della convenuta, alla quale il primo giudice ha addebitato “l'onere della spesa”; che la reclamante contesta questa conclusione e ritiene che il solo responsabile di quanto avviene nell'esercizio pubblico è il gerente, ossia l'istante; che l'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza;