–“; che con decisione del 10 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente alla multa e alle spese inflitte all'istante con decreto di accusa del 17 febbraio 2012, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 1970.– oltre interessi del 5% dal 6 marzo 2012 e il rigetto, limitatamente a quest'importo, dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo; che con reclamo dell'8 ottobre 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente concluso alla sua responsabilità anziché a quella del gerente dell'esercizio pubblico;