b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite, con la conseguente reiezione dell'istanza; che le spese giudiziarie, di entrambe le sedi, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per questa sede l'istante rifonderà al reclamante un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità. II. Le spese giudiziarie di complessivi fr.