Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 212); che ancorché la citazione all'udienza di conciliazione non riporti espressamente il testo dell'art. 212 CPC, l'ordinamento processuale non impone un obbligo in tal senso; che, comunque sia, la citazione richiama espressamente la norma in questione riportando il testo integrale dell'art. 206 CPC, ragione per la quale il reclamante avrebbe dovuto farsi parte diligente e interessarsi circa il contenuto della stessa; che, pertanto, procedendo all'emanazione del giudizio dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice di pace non ha violato il diritto di essere sentito del convenuto;