a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che il reclamante lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito, il primo giudice non avendo indicato nella citazione all'udienza di conciliazione come in assenza della parte convenuta egli avrebbe proceduto comunque all'emanazione della decisione; che la mancata comparsa del convenuto all'udienza di conciliazione non ha effetti di natura preclusiva ma impedisce unicamente il raggiungimento di un accordo; che in tale evenienza tornano applicabili gli art. 209-212 come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC; Trezzini in: