1944.– oltre interessi e spese, rigettando, limitatamente a quest'importo, l'opposizione interposta al menzionato PE; che con reclamo del 8 ottobre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale, procedendo all'emanazione del giudizio nonostante la sua assenza all'udienza, e quello sostanziale ritenendo provata la pretesa dell'attrice; che nelle sue osservazioni del 15 novembre 2012 la CO 1 conclude per il rigetto del reclamo; e considerando in diritto: che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.