Parziale risp.” In quanto quel sabato era, come detto, una visita spontanea (…) incontro spontaneo che durava ca. 1 ora, per cui i fr. 2800.– non possono certamente essere giustificati.” Ora, tale contestazione, non sollevata davanti al primo giudice, è tardiva, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Per di più, il reclamante nemmeno pretende che l'accertamento del primo giudice secondo cui sull'ammontare dell'onorario il convenuto nulla aveva eccepito, sia manifestamente errato.