Certo sul contenuto dei colloqui con il cliente il rapporto può fors'anche apparire scarno con riferimento all'enormità di conversazioni telefoniche intercorse tra avvocato e cliente. D'altro canto non va dimenticato che l'interlocutore era il convenuto medesimo, il quale non può seriamente pretendere di ritrovare nel rendiconto l'intero contenuto dei contatti con il suo consulente giuridico. Al punto che una richiesta di rendiconto può finanche apparire abusiva ove tenda a ottenere informazioni già in possesso del mandante o che questi sarebbe in grado di procurarsi consultando i propri documenti (sentenza del Tribunale federale 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006, consid.