a) Ora, che al termine del mandato l'avvocato debba informare in maniera esatta e comprensibile il suo cliente sullo svolgimento dell'incarico è indubbio (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 1124 n. 2828). Quanto al rendiconto, esso deve essere sufficiente e comprensibile dovendo contenere tutte le informazioni necessarie, ovvero rilevanti per la posizione giuridica del mandatario e quelle che gli permetterebbero di far valere i suoi diritti, cioè di dare istruzioni, di revocare il mandato o di postulare un eventuale risarcimento del danno (Bohnet/Martenet, op. cit., pag. 1124 n. 2829; II CCA, sentenza inc. 12.2006.40 del 12 marzo 2007, consid.