Non modifica per contro questo assunto il fatto che il mandante, quale profano, non sia in grado di valutare la qualità della prestazione. Di conseguenza, se non manifesta opposizione alla conduzione processuale del suo avvocato – a condizione però che ne sia tenuto al corrente e sia debitamente informato – o addirittura dichiara il proprio consenso alle bozze di allegato sottopostegli, il mandante non può addossare al mandatario l'onere della prova, ma deve dimostrare lui stesso il carente adempimento del contratto se non intende pagare (integralmente) l'onorario (RtiD II-2007 42c pag. 736; II CCA, sentenza inc. 12.2010.180 del 16 agosto 2012, consid.