Ne va diversamente allorquando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è rovesciato e spetta al mandante dimostrare che l'incarico non è stato adempiuto correttamente. Non modifica per contro questo assunto il fatto che il mandante, quale profano, non sia in grado di valutare la qualità della prestazione.