Ora, giusta l'art. 8 CC, l'avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito mandato – in concreto pacifica – così come la congruità della sua pretesa. Egli deve inoltre pure dimostrare il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione fornita corrisponde a quanto effettivamente pattuito. Ne va diversamente allorquando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente accettato la prestazione siccome conforme.