Le argomentazioni tratte dall'allegato conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio impugnato, rendono queste parti del reclamo inammissibili (art. 321 cpv. 1 CPC). 5. Nella fattispecie l'attività di consulenza giuridica svolta dall'avv. __________ G__________ è indubbiamente stata effettuata nell'ambito di un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259, consid. 2.1). Ora, giusta l'art. 8 CC, l'avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito mandato – in concreto pacifica – così come la congruità della sua pretesa.