Per questa violazione, comunque, il convenuto non può certo pretendere di rifiutare il pagamento del saldo dell'onorario (fr. 9354.50); né del resto RE 1 ha altrimenti quantificato l'ammontare della riduzione che eventualmente si giustificherebbe per tenere in debito conto tale carenza nello svolgimento del mandato”. Infine il Pretore, ritenuto che sull'ammontare della nota professionale in quanto tale, il convenuto non ha eccepito nulla e considerata la pretesa di fr. 19.70 per le spese di richiamo non provata, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 9354.50. 4.