(…) in cosa consistano concretamente i rimproveri mossi al mandatario, che giustificherebbero una riduzione dell'onorario fatturato”. Egli ha inoltre soggiunto che “non si evince dagli atti la violazione del dovere di diligenza da parte del mandatario, se si eccettua per il mancato rendiconto ex art. 400 CO, sanzionato poi nell'ambito della procedura giudiziaria svoltasi davanti al Pretore di Leventina. Per questa violazione, comunque, il convenuto non può certo pretendere di rifiutare il pagamento del saldo dell'onorario (fr.