4.2 e rinvii). 3. Il Pretore, ricordato che il rapporto giuridico tra cliente e avvocato è regolato dalle norme sul mandato e che il mandante ha un diritto alla riduzione della mercede nel caso di errata o incompleta esecuzione della prestazione da parte del mandatario, ha in sintesi stabilito che incombeva al convenuto, che si opponeva al pagamento del saldo dell'onorario, dimostrare l'inadempimento del contratto da parte del mandatario. Tanto più che, ha soggiunto, durante il mandato il convenuto non aveva mai sollevato remore in relazione all'operato del legale, lasciando in tal modo intendere di esserne soddisfatto.