900.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili. D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2012 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione. Considerando in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano ad essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv.