{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-44_2014-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116754&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a0205f7748d010cc8fc537a23e4368d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.02.2014 16.2012.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - remunerazione di avvocato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:26", "Checksum": "6ebd3c2ccfc1fe6407da1fd224f78f4f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.02.2014 16.2012.44\nRegesto:\nContratto di mandato - remunerazione di avvocato\n\n\na) Ora, che al termine del mandato l'avvocato debba informare in maniera esatta e comprensibile il suo cliente sullo svolgimento dell'incarico è indubbio (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 1124 n. 2828). Quanto al rendiconto, esso deve essere sufficiente e comprensibile dovendo contenere tutte le informazioni necessarie, ovvero rilevanti per la posizione giuridica del mandatario e quelle che gli permetterebbero di far valere i suoi diritti, cioè di dare istruzioni, di revocare il mandato o di postulare un eventuale risarcimento del danno (Bohnet/Martenet, op. cit., pag. 1124 n. 2829; II CCA, sentenza inc. 12.2006.40 del 12 marzo 2007, consid. 6 con rinvio a Fellmann, op. cit., n. 19 seg. e 27 segg. ad art. 400 CO).\nb) Nella fattispecie, l'avv. __________ G__________ ha rilasciato, in esito a un'azione promossa da RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina, il rendiconto della sua attività. Il documento, dopo una premessa introduttiva, è suddiviso in tre sezioni: assunzione del mandato, modalità di esecuzione del mandato e dettagli sul mandato. Nella prima il legale ha esposto le modalità di assunzione del mandato e i motivi per cui il cliente si è rivolto a lui. Nella seconda, egli ha indicato lo scopo e le finalità del mandato così come l'attitudine del cliente. Nella terza, infine, il legale ha esposto i motivi dei contatti con terze persone (ing. __________, avv. __________, pianificatore __________, funzionari della sezione dell'agricoltura e l’avv. __________), ha poi indicato di avere redatto un parere e di avere consigliato al cliente di presentare una mozione in Consiglio comunale e ha rilevato di avere frequentemente rilasciato pareri su proposte, motivazioni o interpretazioni discusse dal cliente con i suoi vari patrocinatori (doc. M).\nc) Il rendiconto in questione, assieme alla specifica delle prestazioni (doc. 2), è tutto sommato sufficientemente dettagliato, giacché contiene le necessarie informazioni sullo svolgimento del mandato. Esso permette al mandante di comprendere il contenuto dei vari incontri con terze persone e i consigli dati. Certo sul contenuto dei colloqui con il cliente il rapporto può fors'anche apparire scarno con riferimento all'enormità di conversazioni telefoniche intercorse tra avvocato e cliente. D'altro canto non va dimenticato che l'interlocutore era il convenuto medesimo, il quale non può seriamente pretendere di ritrovare nel rendiconto l'intero contenuto dei contatti con il suo consulente giuridico. Al punto che una richiesta di rendiconto può finanche apparire abusiva ove tenda a ottenere informazioni già in possesso del mandante o che questi sarebbe in grado di procurarsi consultando i propri documenti (sentenza del Tribunale federale 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 4.3.1).\nd) Visto quanto precede, il convenuto disponeva degli elementi sufficienti per mostrare lui stesso il carente adempimento del contratto. In realtà, salvo la critica sulla trasformazione di un'interpellanza in una mozione – sulla quale si ritornerà in appresso – egli nulla ha allegato. In definitiva, tutto si ignora sui rimproveri mossi al legale sicché una volta di più la conclusione del primo giudice, secondo cui non vi era alcuna prova sulla carente esecuzione del mandato, ovvero di una violazione del dovere di diligenza da parte dell'avvocato, resiste alla critica.\n8. a) Il reclamante indica poi quali danni che gli avrebbe causato il legale, “lavori bloccati, causa della sua passività. Egli non ha concretizzato quello che lui aveva analizzato con il pertinente referto giuridico del 19.7.1996” e il fatto che “mi ha consigliato male, allorquando mi ha fatto cambiare un'interpellanza del 26.10.1998 in mozione del 20.11.1998”. Ora, tali argomentazioni, del tutto generiche, sono manifestamente insufficienti per fondare una pretesa nei confronti del mandatario. Né egli si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui non era dato di capire che cosa – sia con un'interpellanza che con una mozione – il convenuto intendesse ottenere, dopo che era già stata ordinata la demolizione di una parte dell'immobile “__________”.\nb) Il reclamante asserisce di dover “supporre che la fattura è\nun'improvvisazione dell'avv. CO 1, come per esempio i fr. 2800.–, fatturati il 28.11.1998 per “colloqui cl, esame doc. redaz. Parziale risp.” In quanto quel sabato era, come detto, una visita spontanea (…) incontro spontaneo che durava ca. 1 ora, per cui i fr. 2800.– non possono certamente essere giustificati.” Ora, tale contestazione, non sollevata davanti al primo giudice, è tardiva, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Per di più, il reclamante nemmeno pretende che l'accertamento del primo giudice secondo cui sull'ammontare dell'onorario il convenuto nulla aveva eccepito, sia manifestamente errato. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n9. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – avv. .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}