{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-44_2014-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116754&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a0205f7748d010cc8fc537a23e4368d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.02.2014 16.2012.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - remunerazione di avvocato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:26", "Checksum": "6ebd3c2ccfc1fe6407da1fd224f78f4f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.02.2014 16.2012.44\nRegesto:\nContratto di mandato - remunerazione di avvocato\n\n\n3. Il Pretore, ricordato che il rapporto giuridico tra cliente e avvocato è regolato dalle norme sul mandato e che il mandante ha un diritto alla riduzione della mercede nel caso di errata o incompleta esecuzione della prestazione da parte del mandatario, ha in sintesi stabilito che incombeva al convenuto, che si opponeva al pagamento del saldo dell'onorario, dimostrare l'inadempimento del contratto da parte del mandatario. Tanto più che, ha soggiunto, durante il mandato il convenuto non aveva mai sollevato remore in relazione all'operato del legale, lasciando in tal modo intendere di esserne soddisfatto. Il primo giudice ha poi rilevato che “non è dato a comprendersi, invero, né leggendo l'allegato di risposta del convenuto, né facendo riferimento ai tre scritti inviati da RE 1: (…) in cosa consistano concretamente i rimproveri mossi al mandatario, che giustificherebbero una riduzione dell'onorario fatturato”. Egli ha inoltre soggiunto che “non si evince dagli atti la violazione del dovere di diligenza da parte del mandatario, se si eccettua per il mancato rendiconto ex art. 400 CO, sanzionato poi nell'ambito della procedura giudiziaria svoltasi davanti al Pretore di Leventina. Per questa violazione, comunque, il convenuto non può certo pretendere di rifiutare il pagamento del saldo dell'onorario (fr. 9354.50); né del resto RE 1 ha altrimenti quantificato l'ammontare della riduzione che eventualmente si giustificherebbe per tenere in debito conto tale carenza nello svolgimento del mandato”. Infine il Pretore, ritenuto che sull'ammontare della nota professionale in quanto tale, il convenuto non ha eccepito nulla e considerata la pretesa di\nfr. 19.70 per le spese di richiamo non provata, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 9354.50.\n4. Preliminarmente si rileva che il reclamante riprende ampi stralci delle sue conclusioni del 25 giugno 2012 e rinvia al suo memoriale conclusivo, considerandolo parte integrante del reclamo. Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede, dovendo l'atto di reclamo contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 36 ad art. 311; Kurz in: Kurz/Hoffmann-Nowotny/ Stauber [curatori], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 38 segg. ad art. 321; sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011, consid. 4). Le argomentazioni tratte dall'allegato conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio impugnato, rendono queste parti del reclamo inammissibili (art. 321 cpv. 1 CPC).\n5. Nella fattispecie l'attività di consulenza giuridica svolta dall'avv. __________ G__________ è indubbiamente stata effettuata nell'ambito di un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259, consid. 2.1). Ora, giusta l'art. 8 CC, l'avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito mandato – in concreto pacifica – così come la congruità della sua pretesa. Egli deve inoltre pure dimostrare il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione fornita corrisponde a quanto effettivamente pattuito. Ne va diversamente allorquando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è rovesciato e spetta al mandante dimostrare che l'incarico non è stato adempiuto correttamente. Non modifica per contro questo assunto il fatto che il mandante, quale profano, non sia in grado di valutare la qualità della prestazione. Di conseguenza, se non manifesta opposizione alla conduzione processuale del suo avvocato – a condizione però che ne sia tenuto al corrente e sia debitamente informato – o addirittura dichiara il proprio consenso alle bozze di allegato sottopostegli, il mandante non può addossare al mandatario l'onere della prova, ma deve dimostrare lui stesso il carente adempimento del contratto se non intende pagare (integralmente) l'onorario (RtiD II-2007 42c pag. 736; II CCA, sentenza inc. 12.2010.180 del 16 agosto 2012, consid. 3 con rinvio a Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 488-492 e 494 ad art. 394 CO).\n6. In concreto, il Pretore ha constatato che durante lo svolgimento del mandato il cliente non ha sollevato contestazioni sull'operato del legale. Il reclamante sostiene di non essersi lamentato prima perché “credevo che l'avv. G__________ avesse interrotto gli interventi per sovraccarico”. Ciò non dimostra lontanamente che l'accertamento del Pretore sia manifestamente errato, tanto meno se si pensa che il reclamante nemmeno pretende che nelle lettere inviate all’attore e all’avv. __________ G__________ abbia in qualche modo contestato le prestazioni di quest’ultimo. Ritenendo che in circostanze del genere spettava al convenuto dimostrare la carente esecuzione del mandato, il Pretore non ha erroneamente applicato il diritto.\n7. RE 1, in sintesi, ribadisce di non poter sostanziare le sue critiche all'operato dell'avv. G__________ poiché deve “prima capire quello che in realtà lui stesso ha fatto”. E al riguardo egli sostiene che il “resoconto di mandato” del 22 novembre 2010 redatto dal legale “risulta d'acchito completamente carente rispetto a quanto ordinato dal giudice”."}