{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-44_2014-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116754&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a0205f7748d010cc8fc537a23e4368d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.02.2014 16.2012.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di mandato - remunerazione di avvocato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:26", "Checksum": "6ebd3c2ccfc1fe6407da1fd224f78f4f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.02.2014 16.2012.44\nRegesto:\nContratto di mandato - remunerazione di avvocato\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Epiney-Colombo |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 1° ottobre 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 22 agosto 2012 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa OA.2004.22 (mandato) promossa con petizione 25 febbraio 2004 dall' |\n|\n|\n|\navv. CO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Nel mese di giugno 1995 RE 1 si è rivolto all'avv. __________ G__________ per una consulenza di carattere edilizio e pianificatorio connessa all'edificazione dell’immobile “__________” a __________. L'incarico è terminato alla fine del 1999. Il 5 gennaio 2002 il legale ha trasmesso una nota professionale di fr. 14 354.50 al cliente, chiedendo il versamento del saldo di fr. 9353.50. Sollecitato senza esito il pagamento di tale mercede, l'8 aprile 2003 il legale ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno per l'incasso di fr. 9374.20 oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 2002, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Il 20 febbraio 2004 l'avv. __________ G__________ ha ceduto il proprio credito all'avv. CO 1.\nB. Con petizione 25 febbraio 2004 l'avv. CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, per ottenere il pagamento di fr. 9374.20 oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 2002 e le spese esecutive, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione al citato PE. Nella sua risposta del 7 giugno 2004 il convenuto ha proposto di respingere la petizione e ha chiesto di sospendere il procedimento essendo in procinto di promuovere davanti al Pretore del Distretto di Leventina un'azione di rendiconto nei confronti dell'avv. __________ G__________. La procedura è rimasta sospesa fino al 18 agosto 2010. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 21 giugno 2012 l'attore ha ribadito le sue domande. Nelle sue del 25 giugno 2012 il convenuto ha confermato la sua posizione.\nC. Statuendo il 22 agosto 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare fr. 9354.50 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2012 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese di fr. 627.–, con una tassa di giudizio di fr. 900.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2012 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano ad essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata al convenuto il 30 agosto 2012, sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii)."}