Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.