La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo aver trasmesso al convenuto lo scritto 24 luglio 2012, indica il dibattimento ed emetta un nuovo giudizio. 4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza, ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il fatto l'opponente, rimessosi al giudizio di questa Camera, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv.