Ne discende che il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito del reclamante. c) Tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo atteso che questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2). Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dal convenuto. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo aver trasmesso al convenuto lo scritto 24 luglio 2012, indica il dibattimento ed emetta un nuovo giudizio. 4.