E come si è visto (sopra consid. 3a) poco importa se per finire il Giudice di pace ha ritenuto che lo scritto e gli allegati prodotti il 24 luglio 2012 dall'attore “non avevano portato nulla di nuovo”, la parte beneficiando di tale prerogativa a prescindere dalla questione di sapere se l'atto contiene nuovi elementi (di fatto o di diritto) e se essi siano rilevanti ai fini del giudizio (DTF 138 I 157 consid. 2.3.3). Ne discende che il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito del reclamante.