Resta il fatto che lo scritto del 24 luglio 2012 non è stato notificato al convenuto e ciò è confermato dal fatto che l'incarto del Giudice di pace contiene tre esemplari originali di tale scritto. Così facendo ed emanando la sua decisione il Giudice di pace non solo non ha citato le parti al dibattimento – che deve sempre succedere alla fase degli allegati scritti (Haldy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 246) – ma nemmeno ha dato al convenuto la possibilità di esprimersi sulla presa di posizione dell'attore. E come si è visto (sopra consid.