E l'attore ha trasmesso una sua presa di posizione il 24 luglio 2012. Già ci si può chiedere se la possibilità offerta alle parti di replicare e duplicare in forma scritta sia compatibile con la procedura semplificata, basata sull'oralità (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 246, pag. 1089). Resta il fatto che lo scritto del 24 luglio 2012 non è stato notificato al convenuto e ciò è confermato dal fatto che l'incarto del Giudice di pace contiene tre esemplari originali di tale scritto.