b) La procedura semplificata prevede che, se la petizione contiene una motivazione, il giudice prima di citare le parti al dibattimento assegna alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte (art. 245 cpv. 2 CPC). Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un ulteriore scambio di scritti (art. 246 cpv. 2 CPC). In concreto, il Giudice di pace, dopo aver ordinato un doppio scambio di allegati e segnatamente ricevuto la duplica del convenuto, ha assegnato all'attore un termine per presentare per iscritto le “proprie eventuali conclusioni sui documenti allegati”. E l'attore ha trasmesso una sua presa di posizione il 24 luglio 2012.