2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 138 I 485 consid. 2.1; 138 I 156 consid, 2.3; 137 I 197 consid. 2.3.1). b) La procedura semplificata prevede che, se la petizione contiene una motivazione, il giudice prima di citare le parti al dibattimento assegna alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte (art. 245 cpv.