L'atto non è stato intimato al convenuto. C. Statuendo il 18 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato il convenuto a pagare fr. 3600.– oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 300.–. D. Con reclamo 25 settembre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone – in via principale – la riforma nel senso di respingere la petizione e in via subordinata l'annullamento con rinvio della causa al Giudice di pace.